Arch. Nicoletta Bardelli
TUTTO COSA C′É DA SAPERE SUL DECRETO SALVACASA
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Con l'introduzione del nuovo Decreto SalvaCasa, convertito in legge n. 105/2024, sono stati inseriti all'interno del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dei nuovi articoli per quanto riguarda le tolleranze costruttive, ma cosa significa realmente?



Significa che per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro dei limiti che vanno dal 2% al 6% (a seconda della dimensione delll'unità immobiliare).



Inoltre rientrano nelle tolleranze esecutive anche il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere..



Di conseguenza, qualora fosse verificata una o più di queste condizioni di lieve irregolarità tra quanto realizzato e quanto concessionato, non si incorrerà più in sanzioni che partivano da un minimo di 516,00 € fino ad arrivare anche a diverse migliaia di euro.



Ci sono però dei casi particolari, che vanno esaminati e trattati con attenzione, come ad esempio le situazioni in cui l'unità immobiliare ricade in aree vincolate e di conseguenza le opere, ad esempio, sono state realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica.





Il Decreto SalvaCasa inoltre, ha modificato anche i requisiti minimi che deve rispettare un monolocale per essere considerato abitabile, riducendo sia la superficie minima che l'altezza minima, in particolare:



- la superficie minima di un monolocale a servizio di una persona è stato diminuito da 28 a 20 mq;



- la superficie minima di un monolocale a servizio di due persone è stato diminuito da 38 a 28 mq;



- l'altezza minima interna utile dei locali è stata diminuita da 2,70 a 2,40 m.



Occorre però specificare che ai fini della certificazione di agibilità, serve comunque rispettare tutti gli altri requisiti igienico-sanitari e inoltre questi nuovi requisiti minimi possono essere applicati solo se i locali sono situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e milgioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie oppure presentando contestualmente un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio.



Rimangono quindi ad oggi diversi dubbi sull'applicabilità del nuovo Decreto per i monolocali, soprattuto considerando le stringenti norme regionali vigenti in merito ai requisiti igienico-sanitari, senza parlare di quanto sia effettivamente comodo e confortevole vivere in una metratura così ridotta che non appartiene alla nostra cultura.





Il nostro consiglio non può che essere quello di rivolgervi sempre ad un Professionista!